La tutela del Diritto all’immagine nell’era dei social network

La tutela del Diritto all'immagine nell'era dei social network

La tutela del Diritto all’immagine nell’era dei social network

Che begli occhiali da sole che hai! Anche i miei sono nuovi! Dai facciamoci un selfie!

…La tua foto è stata caricata su Facebook…

Quante volte al mese, alla settimana o al giorno vi capita di “postare” il vostro miglior selfie su un social network?
Vi siete mai chiesti se il vostro compagno di scatti fosse d’accordo alla pubblicazione di una foto che lo ritraesse?
Avete chiesto il suo consenso?

E sì, perché la vostra libertà di pubblicare contenuti sui social network incontra un limite insormontabile: l’altrui diritto alla riservatezza, alla cui lesione l’ordinamento attribuisce specifici strumenti volti a tutelarlo e, in caso di danno, a risarcirlo.

Si illustreranno di seguito, senza pretese di esaustività, le normative di riferimento in questa materia.

Il diritto del quale si parla in questi casi è quello all’immagine tutelato sia dal Codice Civile (art. 10) sia dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d’autore (artt. 96-97). L’immagine di un soggetto può essere esposta o pubblicata soltanto con il suo consenso, salvi i casi in cui l’esposizione o la pubblicazione sia consentita dalla legge (quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà della persona, dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico).

Sia nei casi previsti dall’art. 96, ovvero quando è necessario il consenso, sia quando si possa prescinderne, l’esposizione non deve recare pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona. In caso di lesione del diritto all’immagine di una persona, del coniuge, dei suoi genitori o dei suoi figli, l’interessato può chiedere all’autorità giudiziaria che disponga la cessazione dell’abuso, salvo il risarcimento di ogni pregiudizio patito.

Diritto all’immagine in caso di foto di bambini e di coppie che si separano

 

Diritto all'immagine in caso di foto di bambini

Nel caso di pubblicazione di foto in cui siano ritratti minori, il consenso da parte dei genitori o degli esercenti la potestà, sarà sempre necessario. Peraltro il consenso può sempre essere revocato. Un caso ricorrente è quello della coppia che si separa. L’uno dei due potrà richiedere la rimozione di tutte le foto che li ritraggono insieme.

Il danno, che il soggetto ritratto fuori dai casi consentiti potrebbe subire, può avere natura patrimoniale e/o non patrimoniale.

Il danno patrimoniale consiste nel pregiudizio economico derivante dalla pubblicazione illecita. La prova del danno e la sua quantificazione grava sul danneggiato. Per la quantificazione, nel caso in cui non vi fossero parametri ai quali riferirsi (come ad esempio il guadagno che il soggetto avrebbe ricavato dalla messa in commercio della propria immagine) la vittima potrà comunque chiedere al Giudice la liquidazione del danno in via equitativa.

Il danno non patrimoniale oggi non è più riconosciuto nelle sole ipotesi in cui la lesione derivi da un reato, ma la Suprema Corte ha chiarito che esso sussiste ogni qualvolta ad essere leso sia un diritto costituzionalmente garantito.

Questo non significa che la pubblicazione di un’immagine altrui sia avulsa dal diritto penale. Il soggetto che pubblica un’immagine lesiva dell’altrui onore o decoro (a prescindere dalla sussistenza o meno di una didascalia dai contenuti offensivi) risponderà del delitto di diffamazione a mezzo stampa, dunque aggravato, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa fino a € 2.065,00.

Perciò, seguite il consiglio del vostro avvocato di fiducia: pubblicate responsabilmente!