Risarcimento Danni

Avvocato per risarcimento danni Chieti Pescara Teramo L'AquilaIl danno si presta a diverse classificazioni. Può essere contrattuale o extracontrattuale a seconda che derivi da inadempimento contrattuale a da responsabilità aquiliana (il c.d. fatto illecito).

Il danno si distingue a seconda che abbia natura patrimoniale o non patrimoniale. Spesso accade che uno stesso fatto può far scaturire sia danni patrimoniali che danni non patrimoniali.

Si pensi al caso, purtroppo frequente, dei sinistri stradali dai quali derivino lesioni a persone.

Qui saranno dovuti i danni patrimoniali subiti dal danneggiato, magari relativi alla sua autovettura e i danni non patrimoniali che ha subito alla sua persona come danno biologico.

I danni patrimoniali saranno però dovuti perché si è violata la proprietà altrui (l’autovettura), mentre i danni non patrimoniali saranno dovuti perché si è violato un diritto della persona costituzionalmente garantito (quello alla salute), ma anche perché il comportamento del danneggiante dà luogo al reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.).

La categoria del danno non patrimoniale e la sua risarcibilità, ha conosciuto proprio negli ultimi anni una vera e propria rivoluzione giurisprudenziale.

Il danno non patrimoniale, che ex art 2059 c.c. è tipico e cioè può essere risarcito solo nei casi stabiliti dalla legge (a differenza del danno patrimoniale atipico ex art 2043 c.c.), si manifesta nelle forme del danno biologico (la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito), del danno morale (la sofferenza soggettiva cagionata da fatto illecito e in sé considerato, di regola un reato, sofferenza che può essere sia di natura transitoria, sia di natura permanente) e del danno esistenziale (qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale ad esempio la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, distinto dal danno biologico perché non presuppone l’esistenza di una lesione fisica, e distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo).

Per anni si è assistito ad un risarcimento automatico e cumulativo (per percentuali) di tutte e tre queste forme di danno, senza che vi fosse la prova dell’effettiva sussistenza di ciascuna di tali voci.

Sulla suddivisione così come riportata è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.26972 del 2008, dove essenzialmente ha ritenuto che il danno non patrimoniale non è suscettibile di divisione in categorie, ma consiste in tutte le compromissioni di natura non patrimoniale che un soggetto può aver ricevuto in seguito a un fatto illecito.

La Suprema Corte contesta la divisione in categorie del danno non patrimoniale, ma non esclude che tali categorie, come sopra riportate, possono essere usate semplicemente per scopi meramente descrittivi poiché il danno non patrimoniale non è suscettibile di essere diviso in categorie ma è sostanzialmente unico, tanto più intenso quanti più saranno i pregiudizi astrattamente riportabili a quelle categorie.

Lo Studio degli Avvocati Tenaglia segue inoltre con passione ed attenzione tutti gli sviluppi giurisprudenziali relativi ai casi di responsabilità oggettiva come responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte, la responsabilità da cose in custodia, danno cagionato da animali ecc.

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