Il diritto di famiglia disciplina tutti i rapporti familiari cioè quelli attinenti al vincolo matrimoniale, alla filiazione, alla adozione ecc.
Lo Studio Legale Tenaglia offre consulenza e assistenza in tutte le problematiche attinenti al diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento, riconoscimento di paternità, tutela dei minori ecc.).
L’ordinamento disciplina tanto la famiglia intesa in senso stretto (coniugi e figli minori conviventi) che la famiglia intesa in senso ampio quale insieme di persone legale da vincoli di parentela e affinità.
Prima della riforma della filiazione, introdotta con la L. 219/2012, la legge disciplinava diversamente i casi di parentela legittima (filiazione avuta in costanza di matrimonio) e naturale (che lega persone unite da vincolo di sangue contratto fuori dal matrimonio).
Con la predetta riforma è venuta meno ogni differenziazione tra figli legittimi e figli naturali, anzi nel codice non compaiono più queste due distinte definizioni. Si parla di filiazione tout court.
A tale equiparazione dello status di figlio naturale a quella di figlio legittimo, non è seguita una equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto.
L’art. 29 della Costituzione considera la famiglia una società “fondata sul matrimonio”.
Questo non significa che la famiglia di fatto è del tutto irrilevante per l’ordinamento. Tutt’altro. I diritti ed i doveri reciproci alla coabitazione, all’assistenza materiale e morale, alla fedeltà, pur non costituendo vere e proprie obbligazioni civili come per i coniugi legati dal vincolo matrimoniale, costituiscono, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, un’obbligazione naturale per i componenti di una famiglia di fatto.
Sulle unioni di fatto, anche tra persone dello stesso sesso, rilevanti novità sono state introdotte dalla legge n. 76/2016 conosciuta come Legge Cirinnà, dal nome della sua prima firmataria, rubricata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Lo Studio Tenaglia presta servizi di consulenza ed assistenza nei procedimenti di separazione e divorzio.
La separazione fa venir meno soltanto alcuni dei diritti e dei doveri derivanti dal matrimonio, mentre è solo con il divorzio che si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale, solo per lo Stato italiano ma non per il Vaticano guidato dal dogma della indissolubilità del vincolo matrimoniale.
I procedimenti di separazione e divorzio hanno subito notevoli modifiche.
Già la legge n. 162/2014 ha previsto la possibilità di bypassare il procedimento dinanzi il tribunale per demandarlo agli avvocati, attraverso la negoziazione assistita, ovvero all’ufficiale dello stato civile.
Con la L. n. 55/2016 (c.d. Legge sul Divorzio Breve), sono stati ridotti i termini previsti per poter avanzare domanda di divorzio, fissati fino ad oggi in tre anni dalla avvenuta separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi. Nelle separazioni giudiziali si riduce a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; nelle separazioni consensuali tale termine è ridotto a sei mesi.
Altra importante novità introdotta dalla legge sul Divorzio Breve riguarda lo scioglimento anticipato della comunione legale tra i coniugi al momento in cui il giudice li autorizza a vivere separatamente (per la separazione giudiziale) o alla data della sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente (per la separazione consensuale). Fino ad oggi la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con il decreto di omologa della separazione consensuale.