Diritti di Credito: Obbligazioni e Contratti

Avvocato diritto del consumatore Chieti Pescara Teramo L'Aquila

Nonostante nel linguaggio corrente sia maggiormente conosciuto il termine ed il significato di contratto, questo costituisce solo uno dei modi attraverso il quale l’ordinamento giuridico fa discendere la nascita di una obbligazione.

Viene definita obbligazione il vincolo giuridico che si instaura tra due o più soggetti, creditore e debitore, in base al quale il debitore si impegna  a compiere una prestazione a favore del creditore.

Quando si porta la macchina dal meccanico per farla riparare o quando ci si reca da un avvocato per la risoluzione di un problema, all’accettazione dei rispettivi incarichi, si crea un rapporto obbligatorio. La prestazione alla quale si impegna il meccanico viene definita di risultato, cioè egli sarà inadempiente se non ripara la macchina. La prestazione dell’avvocato, c.d. di opera intellettuale, viene invece definita di mezzi, cioè il professionista non è tenuto al raggiungimento del risultato positivo per il creditore, egli è tenuto ad eseguire la prestazione con diligenza.

Della stessa natura è la prestazione del medico, sul quale non grava un obbligo di guarire il paziente.  Di recente, tuttavia, per alcune categorie di prestazioni sanitarie, si è affievolita la definizione di prestazioni di mezzi, soprattutto per le prestazioni c.d. di routine,  che sempre più spesso vengono assimilate a prestazioni di risultato.

Fonti delle obbligazioni sono i contratti (come già accennato), gli atti unilaterali (ad esempio le promesse unilaterali), i fatti illeciti (vedi risarcimento del danno) ed “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle” (art. 1173 c.c.).

I professionisti dello Studio Tenaglia curano ogni aspetto del rapporto obbligatorio, dalla nascita alla sua estinzione. Nella redazione di ciascun contratto, riservano un rapporto diretto con il cliente per soddisfare ogni sua esigenza.

Prestano inoltre la propria assistenza in ogni caso di inadempimento  per ottenere la prestazione o, in alternativa, un equo ristoro.

Particolare attenzione è dedicata al diritto del consumatore.

I contratti del consumatore sono quelli conclusi tra due parti soggettivamente qualificate: uno dei soggetti deve essere un professionista (cioè un soggetto che vende beni o servizi sul mercato nell’esercizio di un’attività professionale: caso classico l’imprenditore); l’altro soggetto deve essere un consumatore o utente (cioè un soggetto che compra il bene o utilizza il servizio al di fuori di un’attività professionale, per soddisfare un proprio bisogno esistenziale). In tale categoria di contratti particolare attenzione va prestata alle c.d. clausole abusive. Nella prassi il consumatore non negozia ogni singola clausola, ma si limita a decidere se aderire o meno ad un contratto predisposto dal professionista (i c.d. contratti standardizzati).

Il Codice del consumo tutela il consumatore limitando le clausole che l’imprenditore può legittimamente inserire nel contratto al fine di garantire un equilibrio tra le parti contrattuali e sanzionando le clausole abusive (ovvero vessatorie): quelle clausole cioè che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

La sanzione prevista per le clausole abusive è la nullità (parziale, relativa).

Il professionista può vincere la presunzione, solo dimostrando che la clausola stessa è stata oggetto di una trattativa contrattuale tra professionista e consumatore, e per evitare abusi, la giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente, per la prova che effettivamente vi è stata una trattativa, la dichiarazione in tal senso sottoscritta dal consumatore.

Vi sono tuttavia delle categorie di clausole che la legge considera nulle in ogni caso. In queste ipotesi, pertanto, il professionista non potrà essere mai ammesso alla prova contraria.

Una particolare categoria di contratti con il consumatore sono i c.d. contratti conclusi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio utilizzando telefono, fax, internet etc.) fino alla conclusione del contratto (esempi sono e-commerce, offerte telefoniche).

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